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Etichette senza segreti: frutta e verdura

L'etichetta è la carta d'identità di un prodotto agroalimentare, in quanto fornisce informazioni concernenti l'esatta natura e le caratteristiche dei prodotti che ci apprestiamo ad acquistare. Rappresenta così una preziosa fonte di informazioni utili ad orientare i nostri acquisti ed a fornirci garanzie su provenienza e qualità dell'alimento.

Per molte specialità agroalimentari, l'Unione Europa prevede l'obbligo di indicare nelle etichette una serie di informazioni relative alla provenienza. Attualmente, alimenti per i quali è necessario riportare la zona di origine sono la carne bovina, le uova, il latte, i prodotti ortofrutticoli, il miele, i prodotti ittici e l'olio extravergine di oliva.

 


Per garantire la tutela dei consumatori la legge stabilisce che le etichette devono essere elaborate in modo semplice e leggibile e soprattutto non devono indurre in inganno i consumatori su caratteristiche, identità, quantità, qualità, origine, composizione, metodiche di conservazione ed ottenimento dei prodotti alimentari.

Per quanto riguarda, in particolare, i prodotti ortofrutticoli, sia sfusi che confezionati, è obbligatorio riportare in etichettatura le seguenti informazioni:

VARIETÀ
La denominazione agronomica sia della specie che della varietà del prodotto (ad esempio "mele golden delicious").

CATEGORIA DI QUALITÀ
Può comparire come Extra, di I, di II e può essere integrata da altre informazioni come il calibro o il numero dei frutti o delle confezioni. Per quanto riguardo il significato delle diverse diciture, vale la seguente classificazione:

  • Extra: frutta o verdura di qualità superiore esente da qualsivoglia difetto;
  • I° categoria: frutta o verdura di buona qualità con tolleranza per lievi difetti di forma, colore, lesioni cicatrizzate;
  • II° categoria: frutta o verdura di qualità mercantile con tolleranza per difetti di forma, di colorazione, rugosità della buccia, alterazioni superficiali.


ORIGINE
Il paese di origine del prodotto e/o zona di produzione regionale o comunale.

Nel caso dei prodotti provenienti da agricoltura biologica sono poi presenti una serie di indicazioni ulteriori e, più precisamente, il nome ed il codice dell'organismo di controllo autorizzato, il codice dell'azienda produttrice, il numero di autorizzazione (sia per i prodotti freschi che per i prodotti trasformati).

La denominazione "da agricoltura biologica" può essere presente nella denominazione di vendita di prodotti a ingrediente unico o di prodotti trasformati a condizione che almeno il 95% degli ingredienti sia di origine "biologica" ovvero sia stato ottenuto con metodi biologici. I prodotti che rientrano in questa categoria possono fregiarsi del marchio europeo.

La dicitura "in conversione da agricoltura biologica" viene invece utilizzata quando un solo ingrediente di origine agricola viene coltivato da almeno 12 mesi utilizzando metodiche biologiche.

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